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[1]Il Governo e' autorizzato a provvedere con i fondi stanziati dall'art. 17 della legge n. 506 del 15 luglio 1907 alla costruzione delle seguenti linee e reti:
[2]1° alla costruzione della rete telefonica urbana di Girgenti ed alla costruzione della linea telefonica interurbana Roma-Viterbo-Orvieto;
[3]2° alla costruzione di un tratto di 8 chilometri di linea fra Ventimiglia e la frontiera francese per lo stabilimento di una nuova comunicazione telefonica con la Francia;
[4]3° alla costruzione di un tratto di linea fra Udine e la frontiera austriaca, per l'impianto di una prima linea telefonica con l'Austria.
[5]Il Governo inoltre e' autorizzato ad eseguire nell'esercizio 1909-910 le due linee telefoniche Bologna-Milano e San Remo-Ventimiglia previste nel quadro numeri 1 e 4 allegato alla legge 22 marzo 1907, n. 111.
Testo in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
