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[1]L'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche 3 maggio 1903, n. 196, modificato dalla legge 1° luglio 1906, n. 302, e' abrogato; pero' per le linee costruite e da costruire con anticipazioni di fondi, gia' effettuate in base al citato art. 29, l'Amministrazione dei telefoni dello Stato continuera' a tenere la relativa gestione in conto separato da allegarsi al bilancio.
[2]Gli interessati potranno fare le anticipazioni relative ad impianti di linee e reti previste dalla legge 24 marzo 1907, n. 111.
[3]Queste anticipazioni saranno rimborsate senza interessi nel biennio successivo all'esercizio finanziario pel quale e' prevista la costruzione.
Testo in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
