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Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare e raccogliere in un nuovo testo unico le disposizioni degli articoli precedenti e quella del testo unico 3 maggio 1903, n. 196, modificato dalla legge 1° luglio 1906, n. 302, e dalla legge 15 luglio 1907, n. 506.

Testo in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-07-09;420~art9 · fonte del testo

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