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All'art. 78 sono apportate le seguenti varianti:

  • a)l'ultimo comma della lettera A) e' cosi' modificato: «I guardiamarina ed i sottotenenti di complemento che abbiano regolarmente partecipato, a loro turno, agli speciali corsi di istruzione predisposti ai fini dell'avanzamento, aventi la durata non superiore a 2 mesi, possono, in via eccezionale, se compresi nei limiti fissati dal Ministero a norma dell'art. 76, essere promossi al grado superiore indipendentemente dal posto da essi gia' occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento, sempre che abbiano compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado e ferma restando la limitazione di cui all'art. 75».
  • b)la lettera B) e' modificata come segue: «B) Per le promozioni successive: I sottotenenti di vascello e gli ufficiali di grado corrispondente o superiore appartenenti ai ruoli di complemento, se trattenuti o richiamati in servizio temporaneo, possono ottenere la promozione, indipendentemente dalle norme stabilite dall'art. 76 e dal posto occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento, allorquando abbiano raggiunte le condizioni prescritte per l'avanzamento degli ufficiali del servizio permanente del loro Corpo e grado, fermo restando pero' il disposto del 1° comma dell'art. 75 del presente testo unico».

Testo in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-05-30;593~art14 · fonte del testo