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I primi 3 commi dell'art. 79 sono sostituiti dai seguenti: Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva navale possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, in servizio permanente. Per l'avanzamento a capitano di fregata ed ai gradi corrispondenti e superiori i predetti ufficiali, oltre alla condizione di cui ai precedenti articoli 75 e 77, dovranno aver compiuto almeno un quarto dei periodi minimi di imbarco, comando o carica stabiliti per gli ufficiali del servizio permanente effettivo. Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio o abbiano preso parte alla guerra d'indipendenza d'Italia, o abbiano ottenuto ricompense al valor militare, possono ottenere una seconda promozione, purche' abbiano compiuto nel grado un periodo di servizio effettivo nella Regia marina, comunque prestato, non inferiore al quarto dei periodi minimi di permanenza nel grado previsti dall'articolo 77. Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra. In casi eccezionali e' in facolta' del Ministro della marina di derogare dalle condizioni suddette.
Testo in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
