Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: L'ultimo comma dell'art. 81 e' abrogato e sostituito dai seguenti: «Gli ufficiali in congedo esclusi una prima volta dall'avanzamento o per i quali la competente Commissione d'avanzamento sospese di giudicare in attesa di ulteriore prova, non possono essere nuovamente sottoposti a scrutinio se non hanno rispettivamente compiuto un periodo di richiamo di almeno tre mesi o di almeno un mese successivamente alla dichiarazione d'inidoneita' o alla deliberazione sospensiva. Gli ufficiali che siano stati esclusi definitivamente dall'avanzamento senza che siano stati richiamati in servizio fra la prima e la seconda esclusione, potranno essere sottoposti a nuovo scrutinio dalla Commissione di avanzamento soltanto quando, dopo la esclusione definitiva, siano stati richiamati in servizio temporaneo per un periodo di almeno tre mesi».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-05-30;593~art17 · fonte del testo