Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'ultimo comma dell'art. 81 e' abrogato e sostituito dai seguenti: «Gli ufficiali in congedo esclusi una prima volta dall'avanzamento o per i quali la competente Commissione d'avanzamento sospese di giudicare in attesa di ulteriore prova, non possono essere nuovamente sottoposti a scrutinio se non hanno rispettivamente compiuto un periodo di richiamo di almeno tre mesi o di almeno un mese successivamente alla dichiarazione d'inidoneita' o alla deliberazione sospensiva. Gli ufficiali che siano stati esclusi definitivamente dall'avanzamento senza che siano stati richiamati in servizio fra la prima e la seconda esclusione, potranno essere sottoposti a nuovo scrutinio dalla Commissione di avanzamento soltanto quando, dopo la esclusione definitiva, siano stati richiamati in servizio temporaneo per un periodo di almeno tre mesi».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-05-30;593~art17 · fonte del testo