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Nell'art. 94 sono abrogate le seguenti parole: «Ad essi si applicano analogamente le norme stabilite dal precedente articolo 39». All'articolo stesso sono poi aggiunti i seguenti commi: «Coloro che non potessero compiere gli studi suddetti in tre anni, potranno compierli in non piu' di quattro anni, venendo pero' classificati col corso immediatamente seguente. Non e' ammesso alcun prolungamento degli studi oltre il quarto anno. Gli ufficiali suddetti non potranno proseguire i corsi nei casi seguenti:

  • a)se alla fine del secondo anno, compresa la sessione autunnale di esami, essi non avranno sostenuto con esito favorevole gli esami relativi ad undici delle materie di insegnamento stabilite negli statuti delle scuole d'ingegneria alle quali sono inscritti;
  • b)se alla fine del terzo anno, compresa la sessione autunnale di esami, essi non avranno sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a quindici delle materie d'insegnamento predetto. Gli ufficiali del R. T. M. che non abbiano superato al termine di ogni anno di frequenza delle scuole d'ingegneria il minimo numero di esami di cui sopra, oppure che non abbiano conseguito la laurea nei limiti di tempo indicati nei precedenti commi, rimarranno nel ruolo transitorio fino al raggiungimento dei limiti di eta' e, se subalterni, potranno avanzare soltanto fino a capitano nel ruolo stesso. Gli ufficiali trattenuti in servizio in base al presente comma saranno compensati con altrettanti posti dello stesso grado da lasciare scoperti nell'organico degli ufficiali del genio navale. In caso di impedimenti dovuti a motivi di servizio, o ad infermita' o ad altre cause di forza maggiore, da vagliarsi volta per volta dal Ministero, e' consentito derogare alle norme stabilite dal presente articolo».

Testo in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-05-30;593~art19 · fonte del testo