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All'art. 34 sono apportate le seguenti varianti: 1ª) il n. 5 del 2° comma e' cosi' modificato: «gli ufficiali subalterni del genio navale e delle-armi navali che, giusta il successivo art. 39-bis non abbiano sostenuto con esito favorevole, al termine di ogni anno di frequenza delle scuole d'ingegneria, il minimo di esami prescritto, oppure che non abbiano conseguito la laurea nei limiti di tempo prescritti»; 2ª) nel penultimo comma, dopo le parole «ai capitani di Corvetta», sono soppresse le parole «e gradi corrispondenti»; 3ª) prima dell'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: «Agli effetti del presente articolo i 10 o i 20 mesi decorrono dalla data di approvazione, da parte del Ministro, dei corrispondenti giudizi dati dalle competenti commissioni di avanzamento».

Testo in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1932-05-30;593~art2 · fonte del testo