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Il 2° comma dell'art. 96 e' modificato come segue: «I capitani di corvetta S. P. E. provenienti dai ruoli di complemento, i quali, prima dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, siano stati promossi al grado attuale, pur non avendo frequentato con esito favorevole il corso superiore, potranno avanzare sino a capitano di fregata».

Testo in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-05-30;593~art20 · fonte del testo