Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
In fine all'art. 100 sono aggiunti i seguenti commi: «Agli ufficiali che, dopo essere stati giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, si applica il combinato disposto del precedente comma e dell'ultimo comma dell'art. 75». «Gli ufficiali comunque collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio non possono conseguire la promozione al grado superiore se non hanno le condizioni di cui all'art. 79, ferma la facolta' al Ministro di derogare alle condizioni stesse in casi eccezionali».
Testo in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
