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Nel 1° comma dell'art. 103 sono abrogate le parole «compresi nel quadro di avanzamento ed a quelli». Inoltre, in fine dello stesso 1° comma dell'art. 103, sono aggiunti i seguenti periodi: «Lo stesso trattamento sara' fatto ai capitani di fregata inscritti in quadro, che, durante il citato quadriennio, verranno a trovarsi nelle stesse condizioni. Questi ultimi ufficiali, passando in aspettativa per riduzione di quadri, conseguiranno la promozione al grado superiore dopo i pari grado che li precedevano in quadro».

Testo in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1932-05-30;593~art22 · fonte del testo