Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009. 305 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Dopo l'art. 39 e' aggiunto il seguente: «Art. 39-bis. - Gli ufficiali subalterni del genio navale e delle armi navali, reclutati in base all'art. 37, lettera a), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della R. Marina, dopo aver seguito presso l'Accademia Navale il primo anno di applicazione per l'ingegneria, debbono completare gli studi applicativi stessi e conseguire la laurea in due anni, decorrenti dalla loro iscrizione alle scuole d'ingegneria del Regno, compresa in questi la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno. Coloro che non potessero completare gli studi suddetti in due anni, potranno completarli in non piu' di tre, venendo pero' classificati col corso successivo a quello a cui appartengono. Non e' ammesso alcun prolungamento degli studi oltre il terzo anno. Gli ufficiali subalterni del genio navale e delle armi navali non potranno proseguire i corsi nei casi seguenti:

tolto: a) se alla fine del secondo anno del corso triennale di scienze tecniche e di studi di applicazione (compresa la sessione autunnale di esami) non avranno sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a cinque delle materie d'insegnamento previste per il secondo anno suddetto dagli statuti delle scuole di ingegneria del Regno, alle quali sono stati inscritti posteriormente alla loro uscita dall'Accademia Navale;

tolto: b) se al termine del terzo anno del corso triennale di scienze tecniche e studi di applicazione (compresa la sessione autunnale di esami) non avranno sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a 10 delle materie d'insegnamento previste complessivamente per il secondo e terzo anno di studi applicativi dagli statuti delle scuole d'ingegneria del Regno, alle quali sono stati inscritti posteriormente alla loro uscita dall'Accademia Navale. In caso di impedimenti dovuti a motivi di servizio o ad infermita' o ad altre cause di forza maggiore da vagliarsi volta per volta dal Ministero, e' consentito derogare alle norme stabilite dal presente articolo».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-05-30;593~art5 · fonte del testo