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In fine dell'art. 54 sono aggiunte le seguenti parole: «escludendo, quando si tratti di capitani di fregata, quelli che ottengono di rimanere in servizio in base al successivo art. 56. Quando cio' si verifichi, le promozioni, effettuate nell'aspettativa per riduzione di quadri, di capitani di fregata meno anziani di quelli trattenuti in servizio, saranno disposte con riserva di anzianita'».
Testo in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
