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[1]Per l'avanzamento ad anzianita' dei sottufficiali e per l'avanzamento dei militari di truppa, e' decisivo il giudizio di terzo grado. In mancanza di tale giudizio e' decisivo quello di secondo grado.

[2]Per l'avanzamento a scelta dei sottufficiali, il giudizio decisivo spetta al Ministro per la guerra.

Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art10 · fonte del testo