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[1]Il reclutamento degli impiegati d'ordine di cui all'articolo precedente sara' effettuato esclusivamente tra i sottufficiali del Regio esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio, mediante concorsi per titoli e per esami.

[2]I vincitori dei concorsi anzidetti saranno nominati al grado iniziale.

Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 2 giugno 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art20 · fonte del testo