Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1934 al 22 gennaio 1936. Leggi il testo vigente →

[1]Il permesso di contrarre matrimonio puo' essere concesso senza limitazione di numero anche ai marescialli capi.

[2]In caso di particolare rilevanza o delicatezza il permesso puo' essere concesso dal Ministero anche a sottufficiali mancanti della prescritta anzianita' di servizio.

Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 22 gennaio 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art23 · fonte del testo