Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C per l'Amministrazione centrale della guerra
Art. 23 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 12 DICEMBRE 1935, N. 2356 CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 1936, N. 746
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[1]Il permesso di contrarre matrimonio puo' essere concesso senza limitazione di numero anche ai marescialli capi.
[2]In caso di particolare rilevanza o delicatezza il permesso puo' essere concesso dal Ministero anche a sottufficiali mancanti della prescritta anzianita' di servizio.
Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 22 gennaio 1936
