Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1934 al 9 ottobre 2010. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I sottufficiali in servizio territoriale che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in piu' degli organici stabiliti dall'articolo 16 saranno riassorbiti gradualmente.
tolto: Ai fini suddetti e' data facolta' al Ministro per la guerra di togliere dal servizio territoriale i sottufficiali ancora idonei a incondizionato servizio presso le truppe, dando la precedenza a coloro che ne facciano domanda.
tolto: Finche' il numero dei sottufficiali in servizio territoriale superera' quello stabilito dall'art. 16, sara' diminuito di altrettanto il numero dei marescialli stabilito dall'art. 14.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art26 · fonte del testo