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All'attuazione del nuovo ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, gli alunni d'ordine che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati in servizio presso detta Amministrazione centrale, saranno collocati in ordine di anzianita', e nel limite dei posti disponibili, nel grado 12° del menzionato ruolo, al compimento del periodo di 5 anni di permanenza nel grado 13°, previsto dall'art. 20 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, se giudicati meritevoli dal Consiglio d'amministrazione.

Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art30 · fonte del testo