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Sono abrogati gli articoli 4, 6, 9, 18, 19, 20, 21 e 34 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.
Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
