Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1934 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Sono abrogati gli articoli 66 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 295, e 10 e 14 del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294.
[2]I marescialli d'alloggio maggiori dei carabinieri Reali che attualmente sono provvisti della speciale indennita' pensionabile prevista dall'art. 10 del citato R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, la conservano ad personam.
Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
