Il secondo comma dell'art. 83 e' sostituito dal seguente: "La domanda deve essere corredata da un certificato medico, di data non anteriore a tre mesi, rilasciato da un ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in attivita' di servizio (con firma legalizzata dal comandante del Corpo al quale appartiene l'ufficiale medico), o da un ufficiale sanitario con firma legalizzata nei modi di legge. "Nel caso in cui si richieda il rilascio del certificato di idoneita' per la patente di abilitazione di secondo grado, la domanda dovra' essere corredata anche dal certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a tre mesi".

Testo vigente dal 22 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-18;243~art2 · fonte del testo