L'art. 84 e' sostituito dal seguente: "Non possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui agli articoli 86 e 87:

  • 1)coloro che sono stati condannati per delitto contro il patrimonio punibile con pena restrittiva della liberta' personale non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione o che risultano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o comunque si trovino sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali;
  • 2)coloro che sono stati condannati almeno due volte a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a due anni per delitto colposo. "L'indegnita' cessa con la revoca delle misure amministrative di sicurezza personali o con la riabilitazione".

Testo vigente dal 22 aprile 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-18;243~art5 · fonte del testo