Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1939 al 22 dicembre 2008. 254 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: La costituzione dei Consorzi esattoriali di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, e' fatta con riguardo alla circoscrizione degli uffici delle imposte dirette.
tolto: Non possono far parte dello stesso consorzio Comuni compresi nella circoscrizione territoriale di diversi Uffici distrettuali delle imposte dirette.
tolto: Ove il Ministero riconosca l'opportunita', anche in relazione alla situazione preesistente, di istituire piu' di un consorzio nella circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte, il carico minimo da assegnare a ciascun consorzio od esattoria non deve essere inferiore a lire seicentomila.
tolto: Tutte le esattorie, comunali o consorziali, aventi nell'anno 1940, un carico annuo di riscossione inferiore a lire seicentomila, che non vengano consorziate nei sensi indicati dai precedenti comma agli effetti del decennio 1943-1952, sono, soppresse, con decorrenza dal lo gennaio 1943.
tolto: I Comuni, le cui esattorie sono soggette a soppressione a norma del precedente comma, sono riuniti in consorzio con uno, o piu' commi, o consorzi, in modo che il carico annuo di riscossione della nuova circoscrizione non sia inferiore alle seicentomila lire.
tolto: Il provvedimento di costituzione dei consorzi di cui al precedente comma e' emesso, su proposta dell'intendente di finanza, con decreto del Ministro per le finanze, contro il quale non e' ammesso alcun gravame, ne in via amministrativa ne in via giurisdizionale.
tolto: Nel decreto sono indicati la sede della esattoria consorziale ed i Comuni, nei quali l'esattoria stessa deve istituire una collettoria, nonche' i Comuni e le localita', nei quali la riscossione si effettua con orario limitato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art1 · fonte del testo