L'iscritto cessato dal servizio anteriormente al 1 aprile 1948, che si sia avvalso della facolta' di continuare la inscrizione al Fondo in base all'art. 17 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, ha facolta' di versare, a decorrere dal 1 gennaio 1948 o dalla data di cessazione del rapporto ti lavoro, se posteriore, il contributo nella misura globale stabilita dal primo comma dell'art. 1 fino alla concorrenza, dello stipendio o del salario al quale avrebbe avuto diritto in base alla qualifica ed alla anzianita' di servizio raggiunte alla data della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base del contratto di lavoro in vigore al novembre 1948. Ove l'iscritto si avvalga di tale facolta', la pensione ad esso spettante sara' computata sullo stipendio o sul salario sul quale e' stato corrisposto il contributo. L'iscritto potra' avvalersi di tale facolta' entro sei mesi dalla pubblicazione della, presente legge, precisando la misura dello stipendio e del salario sul quale intende versare il contributo. Qualora non si avvalga di tale facolta', rimane iscritto in base alle norme precedentemente in vigore, e la sua pensione sara' rivalutata ai sensi dell'art. 5. Ai fini della determinazione dello stipendio o del salario per i cessati dal servizio nel periodo dal 1 aprile al 1 dicembre 1948, il contributo relativo ai mesi anteriori al 1 gennaio 1948 sara' considerato come versato in base all'art. 1 della presente legge.

Testo vigente dal 20 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-07;904~art10 · fonte del testo