Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti articoli gli interessati devono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e versare l'intero contributo dovuto al Fondo di previdenza, calcolato sulla retribuzione percepita nella misura vigente alla data della domanda, entro un anno dalla notificazione dell'Istituto. L'inosservanza dei termini di cui al comma precedente determina la decadenza della facolta' di cui ai precedenti articoli.

Testo vigente dal 15 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-17;140~art3 · fonte del testo