Il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e' sostituito dal seguente: "In caso di ritardato versamento le aziende sono tenute a corrispondere gli interessi di mora computabili al tasso del 5 per cento, se il ritardo non ecceda i sei mesi e del 7 per cento, se il ritardo sia maggiore di sei mesi".
Testo vigente dal 4 febbraio 1953
