L'art. 3 della legge 14 maggio 1949, n. 269, e' modificato come segue: "Il personale indicato nell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, compreso quello che al 1 gennaio 1945 aveva cessato dal rivestire la qualifica di "ordinario", "effettivo" od "in servizio continuativo" per essere stato trasferito in ruolo ha facolta' di chiedere, agli effetti del trattamento di pensione, il riconoscimento del periodo di servizio prestato, con le citate qualifiche, anteriormente alla detta data, utilizzando a tal fine i contributi gia' versati in proprio favore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia e gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, nonche' versando gli ulteriori importi eventualmente necessari per la copertura della intera riserva matematica richiesta per il riconoscimento stesso".

Testo vigente dal 4 febbraio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435~art23 · fonte del testo