L'art. 4 della legge 14 maggio 1949, n. 269, e' sostituito dal seguente: "Al personale in servizio che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato attivita' presso aziende di trasporto con qualifica di straordinario, e' consentito di chiedere, ai fini del trattamento a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con la citata qualifica".

Testo vigente dal 15 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-17;140~art2 · fonte del testo