Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 9 settembre 1941 al 16 dicembre 2009. 492 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'art. 9 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, e' abrogato e sostituito dal seguente:
tolto: «Art. 9. - La Commissione Suprema di avanzamento e' composta come segue:
tolto: a) di tutti gli ammiragli di armata, di squadra designati di armata e di squadra che non rivestano cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo dall'intervenire;
tolto: b) dell'ufficiale ammiraglio Capo di stato maggiore della Regia marina o del Sottocapo di stato maggiore della Regia marina, quando la carica di Capo di stato maggiore sia coperta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per la marina; in questo caso il Sottocapo di stato maggiore ha voto soltanto nello scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito;
tolto: c) del direttore generale del personale e dei servizi militari con voto limitato allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito;
tolto: d) dei generali ispettori del genio navale e delle armi navali, o, in caso di assenza o di impedimento, degli ufficiali generali che li seguono immediatamente in ruolo - prescindendo pero' da coloro che coprano rispettivamente la carica di direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche e quella di direttore generale delle armi ed armamenti navali - nonche' del tenente generale del Corpo delle capitanerie di porto comandante in 2ª del Comando generale delle capitanerie di porto;
tolto: e) dei direttori generali delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali, di sanita' militare marittima e di commissariato militare marittimo;
tolto: f) di un ufficiale generale medico o di commissariato - prescindendo dai generali che ne fanno parte in base alla precedente lettera e) - o di porto limitatamente al caso di assenza od impedimento dell'ammiraglio di squadra comandante generale delle Capitanerie di porto o del comandante in 2ª del Comando generale delle capitanerie di porto.
tolto: Per lo scrutinio degli ufficiali dello Stato maggiore fanno parte della Commissione i membri indicati alle lettere a), b) e c); per gli ufficiali degli altri Corpi i membri indicati nelle lettere a), b) e c) e rispettivamente per i vari Corpi quelli indicati nelle lettere d), e), f); pero' il direttore generale delle armi ed armamenti navali fa parte della Commissione quando si tratta dello scrutinio degli ufficiali del Corpo delle armi navali anche se appartiene al Corpo di stato maggiore.
tolto: Qualora il generale ispettore del genio navale o il generale ispettore delle armi navali coprano, rispettivamente, la carica di direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche e quella di direttore generale delle armi ed armamenti navali, fanno, altresi', parte della Commissione Suprema rispettivamente il tenente generale del genio navale e il generale delle armi navali piu' anziano in ruolo, a prescindere da coloro che siano assenti o impediti.
tolto: Gli ufficiali che fanno parte della Commissione Suprema di avanzamento in sostituzione di membri assenti o impediti hanno voto limitato allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1941-07-19;899~art1 · fonte del testo