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Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, e' sostituito dal seguente: "L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si effettua - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi".
Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
