Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1963 al 22 dicembre 2008. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ai fini delle elezioni senatoriali, il territorio delle singole Regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti con i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, e 28 febbraio 1948, n. 84. L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si effettua - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. E' soppresso il secondo comma dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;64~art1 · fonte del testo