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[1]Il terzo comma dell'art. 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, quale risulta modificato dall'art. 10 della legge 23 giugno 1949, n. 409, e' sostituito dai seguenti:

[2]L'assegnazione di tali alloggi e' fatta da una Commissione comunale composta dal pretore competente per territorio, che la presiede, da tre cittadini nominati dal Consiglio comunale, due dalla maggioranza e uno fino dalla minoranza, e dal presidente dell'E.C.A. "Alle riunioni della, Commissione possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, il presidente dell'Istituto autonomo provinciale delle case popolari, o un suo delegato, nonche' un funzionario del l'Ufficio del genio civile competente per territorio".

Testo in vigore dal 4 marzo 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-02-11;78~art1 · fonte del testo