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L'art. 43, comma quinto, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e' sostituito dal seguente: "Nel termine di quindici giorni dal ricevimento delle raccomandate o dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento della Commissione, gli interessati possono reclamare al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio entro trenta giorni".

Testo in vigore dal 4 marzo 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-02-11;78~art3 · fonte del testo