Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 marzo 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'art. 43, comma quinto, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e' sostituito dal seguente: "Nel termine di quindici giorni dal ricevimento delle raccomandate o dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento della Commissione, gli interessati possono reclamare al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio entro trenta giorni".
Testo in vigore dal 4 marzo 1952 al 16 dicembre 2010
