Nell'art. 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, i punti 1 e 2 sono sostituiti dal seguente comma: "Tale premio non si corrisponde:

  • a)durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario;
  • b)nel primo esercizio finanziario successivo alla attribuzione della qualifica di "cattivo" o del giudizio complessivo di "insufficiente";
  • c)nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario successivo all'attribuzione della qualifica o del giudizio complessivo di "mediocre". Nello stesso art. 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, il quart'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Ferme restando le limitazioni di cui al precedente comma, i criteri di erogazione del premio saranno fissati con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione".

Testo vigente dal 23 febbraio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-31;38~artunico · fonte del testo