Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, per attivita', diligenza e rendimento si renda meritevole di particolare considerazione puo' essere concesso un premio nella misura mensile variante fino all'importo massimo previsto nella tabella allegata alla presente legge, vista e firmata dai Ministri per le poste e Le telecomunicazioni per il tesoro. 1. Tale premio non si corrisponde:

  • a)durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario;
  • b)nel primo esercizio finanziario successivo alla attribuzione della qualifica di "cattivo" o del giudizio complessivo di "insufficiente";
  • c)nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario successivo all'attribuzione della qualifica o del giudizio complessivo di "mediocre";
  • d)a chi nel precedente anno solare abbia compiuto assenze per malattia superiori nel complesso a 120 giorni. 2. Il premio di cui sopra si corrisponde in misura non eccedente la meta' a chi nel precedente anno solare abbia compiuto assenze per malattia in misura non inferiore a 60 giorni, ne' superiore a 120 giorni e in misura non eccedente i due terzi a chi nel precedente anno solare abbia compiuto assenze per malattia in misura non inferiore a 30 ne' superiore a 60 giorni. Ferme restando le limitazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), i criteri di organizzazione del premio saranno fissati con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione. La maggiorazione del premio di interessamento attribuita, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' corrisposta al personale medesimo a titolo di assegno personale, non pensionabile, con decorrenza dalla data anzidetta. Tale assegno e' riassorbito in occasione di aumenti derivanti da scatti e promozioni o da miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali, conseguiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Per ogni singolo miglioramento, dipendente dall'applicazione di norme generali o dal conseguimento di promozioni o di scatti, non potra' essere imputato, ai fini del riassorbimento, piu' di un terzo del miglioramento stesso.

Testo vigente dal 5 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-08;776~art15 · fonte del testo