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All'onere di 6.000.000 di lire derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge sara' provveduto con i normali fondi stanziati nell'apposito capitolo "Indennita' e spese per la Commissione censuaria centrale".

Testo in vigore dal 17 luglio 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-06-26;476~art2 · fonte del testo