All'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi: "Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi:

  • 1)lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici;
  • 2)numero delle stazioni terminali e ripetitrici;
  • 3)numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;
  • 4)numero delle frequenze assegnate;
  • 5)tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.);
  • 6)esistenza o meno, nelle localita' da collegare, di servizio telefonico pubblico;
  • 7)volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento;
  • 8)ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio. "I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unita' telefoniche. "I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attivita' nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo art. 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone. "Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferenti ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attivita' del concessionario, il canone e' determinato in conformita' dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642".

Testo vigente dal 14 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-30;688~artunico · fonte del testo