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L'art. 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, e' sostituito dal seguente: "L'assicurazione per la nuzialita' e natalita', istituita con regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1951. "A partire dalla stessa data, il relativo contributo previsto dalle tabelle A, B, C, D ed E, allegate al regio decreto-legge citato, e' dovuto a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani. "L'Istituto nazionale della previdenza sociale continuera' ad effettuare la riscossione del contributo predetto con i sistemi di accertamento e di riscossione attualmente in vigore, e ne versera' l'importo, senza carico di spesa, all'Ente nazionale di assistenza orfani lavoratori italiani, secondo le modalita' da convenirsi tra i due Istituti".
Testo in vigore dal 10 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008
