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Il quarto comma dell'art. 31 della legge 25 luglio 1952 n. 991, e' cosi' modificato alle lettere b), c) e d): " b) lire cinquecento milioni all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli e 7; " c) lire cinquecento milioni per l'esecuzione di opere pubbliche di bonfica montana di cui agli articoli 19 e 20, ivi compresa la pronta riparazione delle ferite al rivestimento vegetale protettivo causate da nubifragi e da valanghe; " d) lire due miliardi per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'art. 18".
Testo in vigore dal 7 maggio 1953 al 22 dicembre 2008
