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Per il pagamento dei contributi di cui all'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, il limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e' elevato rispettivamente a lire 50 milioni ed a lire 70 milioni per ciascun ordine di accreditamento da emettere in favore dei capi degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e dei capi degli Ispettorati regionali delle foreste.

Testo in vigore dal 7 maggio 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-04-11;309~art2 · fonte del testo