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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]La disposizione, di cui al primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, non si applica alla temporanea importazione del grano destinato alla fabbricazione di paste alimentari per l'esportazione.
[9]L'introduzione in consumo dei sottoprodotti, ottenuti dalla lavorazione del grano estero ammesso alla detta temporanea importazione, potra' essere consentita, previa l'osservanza delle vigenti disposizioni relative al conferimento all'ammasso di alcuni sottoprodotti della macinazione.
[10]Ordiniamo che la presente, munita, del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 8 aprile 1940-XVIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - TASSINARI - GRANDI - DI REVEL - RICCI - RICCARDI
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 27 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
