L'art. 6 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, e' cosi' modificato: "All'Istituto e' devoluto un quarto dell'importo annuo dell'aggio corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per vendita di marche per le assicurazioni sociali effettuata nelle ricevitorie e nelle agenzie, restando i rimanenti tre quarti suddivisi in parti uguali fra il ricevitore interessato e l'Amministrazione postale".

Testo vigente dal 1 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-02;21~artunico · fonte del testo