Il contributo di riscatto che nomi sia versato in unica soluzione puo' essere suddiviso in rate mensili da trattenersi sullo stipendio o sulla retribuzione o sulla pensione per un periodo di tempo che sara' fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e comunque non superiore al periodo di servizio da riscattare. Per i riscatti di cui al primo comma del precedente art. 2 e' computato quanto l'interessato abbia gia' versato all'ex Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, per il trattamento di quiescenza o di licenziamento, prima dell'ottobre 1952. Per il personale gia' cessato dal servizio, il nuovo trattamento di quiescenza decorrera' dalla data di entrata, in vigore della presente legge e dalla stessa data cessera' il trattamento di pensione o di assegno vitalizio in godimento. Ove all'interessato sia stata liquidata indennita', il relativo importo deve essere restituito al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Testo vigente dal 28 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-25;4~art4 · fonte su Normattiva