I proventi delle marche di cui al precedente articolo 1 sono suddivisi tra le tre Casse nel modo seguente: un terzo e' assegnato alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali per la destinazione prevista dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1965, n. 798; i rimanenti due terzi sono ripartiti tra la Cassa dei dottori commercialisti e la Cassa dei ragionieri e periti commerciali in rapporto al numero dei rispettivi iscritti alla fine dell'anno precedente ed aventi diritto alla quota di riparto delle entrate generali.

Testo vigente dal 18 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;410~art4 · fonte su Normattiva