Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, e' sostituito dal seguente: "E' vietato l'impiego di semi comunque dannosi; e' consentito l'impiego di semi di anacardio sgusciati e decorticati in modo da eliminarne totalmente le sostanze nocive alla salute".
Testo vigente dal 9 febbraio 1968
