Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, e' sostituito dal seguente: "E' vietato l'impiego di semi comunque dannosi; e' consentito l'impiego di semi di anacardio sgusciati e decorticati in modo da eliminarne totalmente le sostanze nocive alla salute".

Testo vigente dal 9 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;23~artunico · fonte del testo