E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

  • a)private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualita' inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
  • b)in cattivo stato di conservazione;
  • c)con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
  • d)insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
  • e)LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 441;
  • f)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 FEBBRAIO 1992, N. 142)). 7 Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potra' essere omessa quando la colorazione e' effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina ed altri colori naturali consentiti;
  • g)con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanita' o, nel caso che siano stati autorizzati senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
  • h)che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanita', con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 febbraio 1992, n. 142

7

con decorrenza dal 1 luglio 1992

La L. 19 febbraio 1992, n. 142 ha disposto (con l'art. 57, comma 1) che "A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1 luglio 1992, e' soppressa la lettera f) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283".

Testo vigente dal 6 marzo 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1/1982

    Questione infondata
    14 gennaio 1982

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 lettera g) e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MI…

    Art. 3 cost. · Art. 5 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande · Art. 6 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 99/1979

    Questione infondata
    1 agosto 1979

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, lettera f), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441), con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.…

    Art. 3 cost. · Art. 5 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 86/1976

    Questione infondata
    14 aprile 1976

    L'art. 5, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 che escluderebbe, secondo l'assunto del giudice a quo, dalle varie ipotesi di reato, la detenzione di sostanze alimentari mal conservate per distribuirle per il consumo, non contrasta con gli artt. 3 e 32, primo comma, della Costituzione. Invero l'interpretazione supposta dall'ordinanza di remissione appare errata: la norma denunciata è interpretata dalla dottrina e giurisprudenza in armonia con l'intento legislativo - che è quello di assicurare la tutela della salute pubblica - nel senso che è compresa nell'ipotesi di reato anche la detenzione caratterizzata dalla destinazione all'uso alimentare senza previo accertamento della commestibilità.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 5 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art5 · fonte su Normattiva