Nell'articolo 3, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, le parole "compiuto il 21° anno" ed "entro il 22° anno" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "compiuto il 18° anno"; "entro il 19° anno". La disposizione del precedente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, numero 39.

Testo vigente dal 21 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-03;753~art1 · fonte su Normattiva