Art. 2
Coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di eta', non si sono avvalsi, entro il diciannovesimo anno, della facolta' di effettuare le dichiarazioni previste dall'articolo 3, numeri 2 e 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, possono rendere tali dichiarazioni entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 21 ottobre 1977
