Coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di eta', non si sono avvalsi, entro il diciannovesimo anno, della facolta' di effettuare le dichiarazioni previste dall'articolo 3, numeri 2 e 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, possono rendere tali dichiarazioni entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 21 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-03;753~art2 · fonte su Normattiva