All'articolo 27, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole: "o 1980-1981", "nel quinquennio antecedente alla data del 1 settembre 1981" e "nel sessennio antecedente alla data del 1 settembre 1981" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "1980-81 o 1981-82", "nel sessennio antecedente alla data del 1 settembre 1981" e "nel settennio antecedente alla data del 1 settembre 1982". All'articolo 31, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole "o 1980-1981", "nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980" e "nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "1980-81 o 1981-82", "nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981" e "nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982". All'articolo 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole "o 1980-1981", "nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980" e "nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "1980-81 o 1981-82", "nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981" e "nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982". All'articolo 48, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole "o 1980-1981" e "nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "1980-81 o 1981-82" e "nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981". All'articolo 13, terzo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, le parole "e 1980-81" e "nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "1980-81 e 1981-82" e "nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981" e, dopo le parole "alla data del 9 settembre 1981", sono aggiunte le seguenti: "o alla data del 9 settembre 1982".1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1989, n. 449 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1989, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19 nella parte in cui non contempla, "ai fini della immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di cui all'art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente), coloro che abbiano conseguito una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale in via di espletamento fino alla entrata in vigore della legge 16 luglio 1984, numero 326"

Testo vigente dal 3 agosto 1989

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 449/1989

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 1989

    Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982 n. 270), nella parte in cui non contemplano, ai fini della immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di cui all'art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del pe…

    Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270 · Art. 19 Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270 · Art. 27 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 282/1987

    Questione infondata
    23 luglio 1987

    In tema di sistemazione del "precariato" scolastico, non v'e` motivo per reputare irragionevole il fatto che - con la legge n. 326 del 1984, avente finalita` precipuamente correttive della precedente legge n. 270 del 1982 - il legislatore abbia tenuto conto (salvo marginali eccezioni giustificate dalle peculiarita` di alcune situazioni) delle sole posizioni gia` maturate alla data di entrata in vigore della prima legge, senza considerare quelle, sostanzialmente non identiche, venute ad esistenza successivamente. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 Cost. - delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 3, L. 16 luglio 1984 n. 326, nella parte in cui non prevede l'immissione in ruolo dei docenti con nomina annuale in servizio nell'anno scolastico 1982-1983; e dell'art. 38, comma secondo, L. 20 maggio 1982 n. 270 - come novellato dall'art. 19, comma terzo, L.n. 326 cit. - nella parte in cui non considera utile, ai fini dell'immissione in ruolo di alcune categorie di insegnanti, l'abilitazione all'insegnamento conseguita successivamente all'entrata in vigore della L.n. 270, in virtu` delle sessioni riservate di esami di cui all'art. 76 della medesima legge).

    Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 97 cost. · Art. 3 Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1984-07-16;326~art19 · fonte su Normattiva