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Tra il comma primo ed il secondo dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' inserito il seguente comma: "I nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W. Se si tratta di bambini appartenenti a minoranze linguistiche comunque riconosciute i nomi possono essere espressi nelle lettere anzidette anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di appartenenza".
Testo in vigore dal 14 novembre 1966 al 16 dicembre 2010
